Art. 4.
(Requisiti di localizzazione geografica
per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve avere, nella zona franca urbana, la disponibilità di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.
      2. Sono altresì condizioni essenziali per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato dalla zona franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività esercitata.
      3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nella zona franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume d'affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nella zona franca urbana.